DISCIPLINA DEFINITIVA COME MODIFICATA DAL TESTO DI RIFORMA DEL CONDOMINIO
(con le modifiche recate dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9)
CODICE CIVILE
LIBRO III
DELLA PROPRIETÀ
TITOLO VII
DELLA COMUNIONE
CAPO II
DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
Avvertenza: sono riportate in neretto le norme inderogabili ex articolo 1138, quarto comma, c.c.
1117. Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi
diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli
anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio
del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali,
all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i
pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il
gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione
radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e
i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini,
ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in
materia di reti pubbliche. (1)
1117-bis. Ambito di applicabilità
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari
o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo
1117. (2)
1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d’uso
Per soddisfare esigenze d’interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i
quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la
destinazione d’uso delle parti comuni.
La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di
maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o
equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione
e la nuova destinazione d’uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai
precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. (2)
1117-quater. Tutela delle destinazioni d'uso
In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti
comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono
chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni
giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal
secondo comma dell'articolo 1136. (2)
1118. Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale
al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni,
neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi
speciali.
Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se
dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In
tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione
straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma. (1)
1119. Indivisibilità
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi
senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i
partecipanti al condominio. (3)
1120. Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre
tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le
innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del
consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari
o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione,
fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a
titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie
comune;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque
altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla
diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in
grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso
secondo il loro diritto. (4-bis)
L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un
solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta
deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi
proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a
fornire le necessarie integrazioni. (4)
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili
all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
1121. Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella
spesa.
Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei
condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque
tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell’opera.
1122. Opere su parti di proprietà o uso individuale
Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano
state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che
rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro
architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea. (1)
1122-bis. Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti
rinnovabili
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di
diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e
alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio,
salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di
singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di
proprietà individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione
all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli
interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136,
adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza
o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma,
provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni,
salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in
atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da
parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la
progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle
singole unità abitative. (2)
1122-ter. Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la
videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma
dell'articolo 1136. (2)
1123. Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la
prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono
sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte
dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne
trae utilità.
1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori (5)
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La
spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra
metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. (6)
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le
cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
1125. Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali
dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la
copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto.
1126. Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno
l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico:
gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare
serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
1127. Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio
Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti
altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico
dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area
da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto
l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei
condomini avevano il diritto di usare.
1128. Perimento totale o parziale dell’edificio
Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei
condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente
convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle
parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini
i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non
preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
1129. Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore
Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un
amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o
dell'amministratore dimissionario.
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore
comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la
sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo
1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può
prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L'assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una
polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del
mandato.
L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo
incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore
all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso
in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile
professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una
dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo
precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa
l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune,
accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della
persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o
da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto
corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite
dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in
suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine
di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per
la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio
nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle
disposizioni per l’attuazione del presente codice.
L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale
durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo
amministratore.
La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la
maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di
condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino,
nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in
caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza
a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche
singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e
revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun
condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il
ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può
rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto
rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri
casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni
dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del
condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei
registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al
condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente
articolo.
In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente
l'amministratore revocato.
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare
analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per
l'attività svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del
capo IX del titolo III del libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati
o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle
regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o
società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. (1)
1130. Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto
condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia
assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei
titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o
domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza
delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma
scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle
comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di
anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le
informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca
dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate:
le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai
condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove
adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date
della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso
di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni
da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con
modalità informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini
sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri
condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa
approvazione entro centottanta giorni. (1-bis)
1130-bis. Rendiconto condominiale
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione
patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in
modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario,
nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle
questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente
identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con
la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini
sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari
possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie
spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della
relativa registrazione.
L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno
tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di
controllo.(2)
1131. Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal
regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti
e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. (7)
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a
lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni
dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento
dei danni.
1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una
domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria
responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto
vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla
parte soccombente.
1133. Provvedimenti presi dall’amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i
provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.
1134. Gestione di iniziativa individuale
Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o
dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. (1)
1135. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i
condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo
speciale di importo pari all'ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto
che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo
può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. (6-bis)
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere
urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative
territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di
risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica,
al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la
sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. (4)
1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al
condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale,
l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente
costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla
maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore
dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni
che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le
deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo
comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del
presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono
essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente
convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto
dall'amministratore. (1)
1137. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i
condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente,
dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e
dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione
sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende
né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non
espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III,
sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile. (1)
1138. Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il
quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli
obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative
all’amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la
revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma
dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere
impugnato a norma dell’articolo 1107. (6)
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali
risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli
articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. (4)
1139. Rinvio alle norme sulla comunione
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in
generale.
DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Avvertenza: sono riportate in neretto le norme inderogabili ex articolo 72 disp. att. c.c.
61. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si
possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo
1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di
quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.
62. La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli
originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’articolo 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la
sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve
essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’articolo 1136 del
codice stesso.
63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,
l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non
ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo
l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore
può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento
separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei
contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi
maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che
determina il trasferimento del diritto. (1)
64. Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto
comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci
giorni dalla notificazione o dalla comunicazione. (1)
65. Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o
proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai
sensi dell’articolo 80 del codice di procedura civile.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla
condotta della lite.
66. L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135
del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene
necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto
del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono
provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere
convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere
comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a
mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve
contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta
convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo
1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. (6)
L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. (4)
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento
dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono
indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi. (4)
67. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di
delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto
dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a
un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma
dell'articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di
sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto
comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti
comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può
chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni
dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria
provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a
provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al
condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante
risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun
condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei
condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque
assemblea.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che
attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda
avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli
articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia
all'usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti
all'amministrazione condominiale. (1)
68. Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124,
1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in
apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti
e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare. (1)
69. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui
all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere
rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista
dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di
incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un
quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il
relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al
regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il
condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere
revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la
ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali. (1)
70. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di
una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con
le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice. (1-ter)
71. Il registro indicato dal quarto comma dell'articolo 1129 e dal terzo comma dell'articolo 1138 del codice è
tenuto presso l'associazione professionale dei proprietari di fabbricati.
71-bis. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la
pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in
materia di amministrazione condominiale. (*)
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato
tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del
codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli
amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore
dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione
dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina
del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni
precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività
di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo
l’obbligo di formazione periodica. (2)
(*) A norma dell’art. 1, comma 9, lett. a), d.l. 23.12.2013, n 145, come convertito dalla l. 21.2.’14, n. 9, i
requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i
contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica sono determinati con
Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, l. 23.8.1988, n. 400.
71-ter. Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo
1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli
aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera
assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.(2)
71-quater. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle
disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per
l'attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di
mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con
la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo
comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136,
secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere
non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera
assembleare.(2)
72. I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e
69.
155-bis. L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis,
primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie
prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice. (2)
CODICE CIVILE
LIBRO VI
DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO I
DELLA TRASCRIZIONE
CAPO I
DELLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI BENI IMMOBILI
2659. Nota di trascrizione
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari,
insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime
patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da
certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice
fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle
associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle
generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i condominii devono essere
indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale; (8)
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità
giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826,
nonché, nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui
a quest'ultima disposizione.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve
fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si
trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine
iniziale è scaduto.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LIBRO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
CAPO I
DEL GIUDICE
SEZIONE III
DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO
23. Foro per le cause tra soci e tra condomini
Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini,
ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di
essi. (9)
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia
proposta entro un biennio dalla divisione.
LEGISLAZIONE SPECIALE
L. 9 gennaio 1989, n. 13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati
Art. 2
(estratto)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le
barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo
1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione
di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi
all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile. (10)
L. 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
Art. 26
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(estratto)
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali
sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno
un terzo del valore dell'edificio. (11)
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e
per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del
codice civile. (12)
D.L. 23 gennaio 2001 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 marzo 2001, n. 66
Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche
e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi
2-bis
Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda
(estratto)
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere
di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del
codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1120, secondo comma, dello
stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di
benefìci fiscali. (13)
ULTERIORI DISPOSIZIONI CONTENUTE
NEL TESTO DI RIFORMA DEL CONDOMINIO
Art. 30
1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure
concorsuali.
Note:
(1) Articolo sostituito.
(1-bis) Articolo sostituito. Successivamente la disposizione è stata modificata dal d.l. 23.12.’13, n. 145, come
convertito dalla l. 21.2.’14, n. 9, che, al primo comma, n. 6), dopo le parole «nonché ogni dato relativo alle
condizioni di sicurezza», ha inserito le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio».
(1-ter) Articolo sostituito. Successivamente la disposizione è stata modificata dal d.l. 23.12.’13, n. 145, come
convertito dalla l. 21.2.’14, n. 9, che ha aggiunto, in fine, le seguenti le parole: «L'irrogazione della sanzione
è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice».
(2) Articolo aggiunto.
(3) Comma modificato. In particolare, sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di
tutti i partecipanti al condominio».
(4) Comma aggiunto.
(4-bis) Comma aggiunto. Successivamente la disposizione è stata modificata dal d.l. 23.12.’13, n. 145, il
quale ha soppresso, al n. 2), le parole: «, per il contenimento del consumo energetico degli edifici».La
legge di conversione 21.2.’14, n. 9 del d.l. 23.12.’13, n. 145, ha poi soppresso la modifica introdotta dal
decreto.
(5) Rubrica sostituita.
(6) Comma sostituito.
(6-bis) Comma sostituito. Successivamente la disposizione è stata modificata dal d.l. 23.12.’13, n. 145,
come convertito dalla l. 21.2.’14, n. 9, che ha aggiunto, in fine, le seguenti le parole: «; se i lavori devono
essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro
progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti».
(7) Comma modificato. In particolare, è stato sostituito l'inciso «dall'articolo precedente» con l'inciso
«dall'articolo 1130».
(8) Comma modificato. In particolare al n. 1) sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i
condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale».
(9) Comma modificato. In particolare, dopo le parole «per le cause tra condomini» sono state aggiunte le
seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».
(10) Comma modificato. In particolare, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e
terzo comma, del codice civile» sono state sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal
secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
(11) Comma modificato. In particolare, le parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli
intervenuti in assemblea» sono state sostituite con le seguenti: «degli intervenuti, con un numero di voti che
rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».
(12) Comma modificato. In particolare, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in
deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono state sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di
condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.».
(13) Comma modificato. In particolare, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono
state sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».
Fonte: CONFEDILIZIA-Ufficio legale